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Le leggi nazionali e/o locali definiscono la durata dell'orario di lavoro. In generale la settimana lavorativa non dovrebbe eccedere le 48 ore settimanali e lo straordinario, in ogni caso, le 12 ore.
E' importante sottolineare che:
- le ore di straordinario devono comunque sempre essere volontarie e la loro retribuzione diversa rispetto alla normale retribuzione.
- Il lavoro straordinario deve avere caratteristiche di breve durata e dovuto a circostanze eccezionali e non prevedibili.
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Il rispetto dell'orario da parte dei datori di lavoro di lavoro è maggiormente garantito dalla contrattazione collettiva e dalla libertà di associazione oggetto della convenzione ILO 98.
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La normativa europea di riferimento riguarda alcune direttive emanate dall'unione che disciplinano l'orario di lavoro in ambito pubblico e privato e quello in alcuni ambiti cui si applicano invece regole diverse.
Il progetto teso a promuovere negli stati membri alti standard di qualità lavorativa è descritto in questo documento.
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Per quanto riguarda la legislazione nazionale è stato varato in aprile il DL 66 2003 che accoglie alcune delle direttive europee circa l'orario di lavoro e riordina la materia nell'ambito dello statuto dei lavoratori e delle regole di contrattazione nazionale.
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Altre informazioni sono reperibili presso i siti delle principali associazioni datoriali e dei lavorativi.
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